La Costituzione italiana viene continuamente richiamata come pilastro della democrazia repubblicana. La politica ne rivendica il valore, ne esalta i principi e ne difende formalmente l’intangibilità.
Ma allora una domanda diventa inevitabile: perché alcuni articoli fondamentali della Costituzione, come l’articolo 39 sulla libertà e rappresentanza sindacale, continuano da decenni a rimanere sostanzialmente inattuati? La Corte Costituzionale lo segnala da anni. Prima con la storica pronuncia del 2013. Poi con la sentenza n. 156 del 2025. Oggi anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14830 del 18 maggio 2026, interviene nuovamente riaffermando principi che appaiono ormai inequivocabili. La Suprema Corte conferma infatti che la libertà sindacale e l’esercizio dei diritti sindacali non possono essere subordinati esclusivamente alla firma di un contratto collettivo nazionale.
Conta la reale attività sindacale. Conta la presenza nei territori. Conta la rappresentanza concreta dei lavoratori. Conta il pluralismo democratico. Non serve una mera “bollinatura” nazionale.
La Cassazione chiarisce che anche organizzazioni sindacali non firmatarie dei CCNL possono promuovere RSU ed esercitare le tutele previste dall’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, quando sussistano i requisiti di effettiva rappresentanza sindacale previsti dall’ordinamento e dagli accordi interconfederali, compresa la possibilità, laddove non vengono elette le RSU, di costituire la propria RSA su iniziativa dei lavoratori aderenti. Eppure, mentre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità continua a rafforzare il principio del pluralismo sindacale, il legislatore continua a non affrontare il nodo centrale: definire per legge criteri chiari, trasparenti, democratici e uguali per tutti sulla rappresentanza sindacale. Nel frattempo, però, si consolida progressivamente un sistema nel quale il riferimento ai “sindacati comparativamente più rappresentativi” rischia di trasformarsi in una forma di supremazia permanente nella gestione: della contrattazione collettiva; della rappresentanza; dei diritti sindacali; dell’accesso ai tavoli; della validazione dei contratti. Ed è qui che emerge la contraddizione istituzionale e democratica. Perché si continua ad utilizzare un criterio giuridicamente incompleto — quello della comparativa maggiore rappresentatività — senza che esista ancora una disciplina legislativa organica che ne definisca parametri oggettivi, certificazione e controlli. Credo non sfugga a nessuno che, in mancanza di legiferazione in tale direzione, aumenta solo a dismisura il contenzioso giudiziario, ingolfando così i tribunali-sezione lavoro- che, come sappiamo si trascinano dietro processi di lavoro per anni, a volte per decenni, in sfregio alla speciale legislazione del rito del lavoro (del tempo), anche ex legge n 533.
Il rischio e la contraddizione è evidente: combattere il dumping contrattuale attraverso strumenti che finiscono per produrre dumping democratico e dumping sindacale. Contrastare i contratti pirata è doveroso. Difendere salari dignitosi è necessario. Ma la tutela del lavoro non può passare attraverso la compressione del pluralismo sindacale garantito dalla Costituzione. In una democrazia moderna non possono esistere soggetti sindacali titolari di diritti “per appartenenza” e altri esclusi pur rappresentando lavoratori reali. La rappresentanza deve essere misurata democraticamente. Non cristallizzata per posizione dominante.
Ed è proprio per questo che ogni organizzazione sindacale, anche la più piccola, ha piena legittimità ad esercitare quanto sancito nell’articolo. 39 della Costituzione per la tutela delle libertà sindacali.
Intanto le due importanti sentenze della Corte Costituzionale e anche l’ordinanza richiamata dalla suprema Corte di Cassazione hanno ripristinato il diritto ad agire davanti alla magistratura ordinaria per vedersi riconosciuto la possibilità di procedere con l’ex art. 28 della legge 300 anche ai sindacati non firmatari del contratto applicato nel luogo di lavoro. Al legislatore è stato fatto un implicito richiamo per determinare le condizioni e le regole per definire una legge sulla rappresentatività e sulle libertà sindacali, per la piena attuazione dell’articolo 39 della Costituzione e la tutela delle libertà sindacali. La politica, se ancora esiste quella con la “P”, non può continuare a rinviare. Perché la libertà sindacale non è una concessione. È un principio costituzionale, che non è aggirabile, né comprimibile con piccoli escamotage e concessioni ad organizzazioni dominanti, seppure storiche. Evitiamo che i padri del sindacalismo italiano e quelli che hanno voluto lo statuto dei lavoratori si rivoltino nella tomba.
Benedetto Di Iacovo Segretario Generale Confial Nazionale