Trasmigrazione Enti Terzo Settore verso il Runts: un processo ancora in divenire

Trasmigrazione Enti Terzo Settore verso il Runts: un processo ancora in divenire
Settembre 05 15:13 2022 Print This Article

Il fermento che si muove intorno agli Enti del Terzo Settore (ETS) ed il rinnovato spirito con cui gli operatori guardano alla definitiva attuazione della riforma iniziata all’indomani dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (in sigla CTS – D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in G.u. 2 agosto 2017) spingono tutti a vigilare con curiosità sulle vicende che riguardano questo ambito, considerato il gran numero di enti associativi di tutti i tipi impegnati su tutti i fronti in un mercato ed in una società, come quelli italiani, particolarmente bisognosi di un impulso dal basso e di un aiuto dall’alto. 

A cinque anni esatti dall’emanazione del CTS, la riforma non può dirsi ancora completamente attuata anzi, per quanti salti in avanti siano stati compiuti, mancano ancora alcuni faticosi step da realizzare.

Proviamo a sintetizzare le tappe salienti del percorso in atto, essendo doveroso un rinvio ad ulteriori approfondimenti.

Come noto, il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), istituito con il CTS del 2017, di fatto è stato attuato e ha iniziato a funzionare soltanto pochi mesi fa: è con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 561/2021 (emanato in attuazione dell’art. 30 del D. M. 106/2020) che si è fissata la data a partire dalla quale si dava il via alle trasmigrazioni (art. 54 CTS) delle  ODV e APS già iscritte in registri regionali e provinciali preesistenti (ma anche ad APS iscritte nel registro nazionale): a partire dal 23 novembre 2021 e fino al 21 febbraio 2022, infatti, Regioni e Province autonome potevano iniziare a comunicare ai nuovi uffici territoriali del Runts i dati in loro possesso delle associazioni iscritte presso i loro archivi. 

Quindi, ODV e APS già iscritte nei predetti registri, nulla dovevano fare in quanto l’iscrizione avviene per trasmigrazione automatica a cura degli uffici addetti: gli uffici del Runts, a loro volta, avevano tempo centottanta giorni per richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e verificare la  sussistenza  dei requisiti per l’iscrizione (art. 54, comma 2, CTS). Ciò vuol dire che, ipotizzando che l’ultima istanza di trasmigrazione sia stata trasmessa il 21 febbraio 2022, il termine per ultimare le trasmigrazioni doveva scadere il 20 agosto 2022. 

Considerato che gli uffici del Runts, prima di confermare l’iscrizione, devono compiere accertamenti sulla sussistenza dei requisiti richiesti dal CTS, era stato previsto un altro termine molto importante, ossia il termine per l’adeguamento degli statuti con maggioranze semplificate: detto termine era stato fissato alla data del 31 maggio 2022 (art. 101, comma 2, CTS).

Orbene, sebbene sia decorso il termine ultimo entro il quale il procedimento di trasmigrazione poteva dirsi concluso, in realtà sono intervenute ulteriori proroghe.

Infatti, come noto, il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 convertito in legge 122 del 4 agosto 2022), ha prima di tutto sospeso il termine per l’ultimazione delle procedure di trasmigrazione: gli uffici regionali del Runts sono fermi dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022, riprendendo il loro lavoro a decorrere dal 16 settembre prossimo (art. 25 bis). 

Inoltre, il termine per l’adeguamento statutario concesso alle ODV e APS già iscritte nei registri preesistenti è stato prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 26 bis).

Senza dilungarci molto, per il momento ricordiamo che l’iscrizione nel Runts ha efficacia costitutiva, ossia è necessaria per ottenere la qualificazione di ente del terzo settore e poter così accedere a tutti i benefici fiscali previsti nel CTS. Diversamente, per libera scelta, si potrà restare un ente no profit con regime civilistico e fiscale uguale a quello antecedente la riforma.

Il punto merita un ulteriore e ampio approfondimento, in quanto le associazioni che hanno scelto di non mutare il loro regime, soprattutto quelle piccole e piccolissime, sono davvero tante e i dubbi altrettanto numerosi.

Infine, vogliamo ricordare che, sebbene non si possa non accogliere con gaudio il grande passo in avanti che si sta realizzando verso la piena attuazione della riforma, bisogna comunque dire che manca ancora l’altro significativo passaggio per dare effettività alla trasformazione avviata.

Manca, infatti, l’autorizzazione della Commissione europea, prevista dall’art.  101, comma 10, del CTS: possiamo però dire che l’approvazione degli emendamenti relativi alla parte fiscale, pure inseriti del Decreto Semplificazioni, costituisce un ulteriore importante tassello in questa direzione. Si auspica un proficuo dialogo, a questo punto, tra le istituzioni nazionali e quelle europee in un’ottica collaborativa e propulsiva verso quello sviluppo del terzo settore di cui l’Italia ha davvero bisogno. 

Quanto alle Onlus e agli enti non iscritti in registri preesistenti, l’inserimento nel Runts prevede qualche variante. Ma questo è un altro tema e vedremo di ritornarci.

di Annunziata Candida Fusco (clicca qui per maggiori info)

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