Insegnamento, specializzazione estera al sostegno: tra aperture internazionali e resistenze italiane

Insegnamento, specializzazione estera al sostegno: tra aperture internazionali e resistenze italiane
Gennaio 25 18:59 2022 Print This Article

Negli ultimi anni la professione di docente è stata spesso interessata dall’applicazione della normativa internazionale e dalle questioni conseguenti. In particolar modo, molto dibattuto è stato il titolo di specializzazione estera al sostegno cui hanno guardato tantissimi docenti onde accedere all’imponente piano di assunzioni previsto in materia.

Ne sono seguiti molteplici interventi ministeriali con successive pronunce ad opera dei Tribunali amministrativi, che hanno fatto non poco discutere. Ad oscillare il pendolo del diritto, tra chiusure a riccio del diritto nazionale ed aperture all’Europa ed alla Comunità internazionale grazie alla valvola di respiro garantita dai giudici amministrativi.

Tutto ciò non senza una confusione ingenerata financo dagli addetti ai lavori, con annesso scivolone sulla Convenzione di Lisbona ( atto internazionale) scambiata per Trattato di Lisbona(sic!).

E’ d’uopo, quindi, riordinare le idee ed andare per gradi. Innanzitutto, sulla materia dei titoli universitari esteri sono compresenti due sfere normative sì distinte, ma complementari. L’una, di livello comunitario, rappresentata dalla direttiva europea 2005/36/Ce, recepita in Italia con con d.lgs 6 novembre del 2007, n. 206 ed applicabile a tutte le qualifiche professionali, quelle, per intendersi, i cui titoli di studio permettono di per sé soli di accedere ad una professione regolamentata ( es.  Laurea in Medicina etc.). L’altra,  la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, approvata nell’ambito del Consiglio d’Europa e ratificata in Italia con Legge 148/2002 in riferimento ai diplomi accademici universitari non abilitanti.

Diverse le implicazioni sul punto, dovendosi in prima battuta verificare se l’attestazione conseguita all’estero dia accesso ad una professione regolamentata ( es. medico, docente di materia etc.) oppure si configuri come corso accademico. Nell’un caso come nell’altro, a seconda della finalità perseguita, il titolo estero seguirà specifiche procedure di riconoscimento. 

Nella fattispecie, il diploma universitario di specializzazione al sostegno, ai sensi e per gli effetti delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 al decreto legislativo del 13 aprile del 2017 n. 59, si configura quale corso universitario sic et simpliciter, potendovi accedere non solo i docenti abilitati ma anche tutti i laureati o diplomati itp con classe di concorso attiva. Ne consegue che tutti i docenti che hanno conseguito il correlativo titolo estero nello Spazio europeo( non solo Unione Europea, perché sono comprese anche paesi come Albania e Turchia), devono provvedere ad inoltrare istanza di riconoscimento osservando le disposizioni di cui agli artt. 5 legge 148/2002, quest’ultimo specificato dal decreto del presidente della repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e art. 38 del D.gls n.165 del 2001( Cfr. Sentenza del Tar Lazio n. 03643/2021 Reg. Prov. Coll. del 25/03/2021). Ciò significa che essi non devono più rivolgersi al Ministero dell’Istruzione, ma alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione pubblica ed al Ministero Ricerca ed Università(MUR), inoltrando tramite posta certificata l’apposito modulo compilato e la documentazione pertinente.

Eppure, a fronte della nitidezza del presente quadro giuridico, si registra una persistente ed inspiegabile ritrosia delle autorità italiane nel darne applicazione laddove, se, da un lato, taluni corsi esteri non possiedono tutti i crismi previsti, dall’altro, molteplici percorsi didattici di specializzazione al sostegno sono in linea con gli standard didattico-normativi europei ed italiani.

Sul punto, tuttavia, occorre fare chiarezza, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, la quale ha dimostrato un’enorme sensibilità rispetto alla normativa sovranazionale, conscia che l’articolo 117 della Costituzione ne dispone la prevalenza sulla legislazione italiana.

Innanzitutto, non tutte le Università estere possono organizzare e certificare un diploma di specializzazione al sostegno, ma solo quelle, oltreché riconosciute, allo scopo abilitate e rientranti nella formazione ufficiale prevista per i docenti. 

Queste Università, poi, possono curare direttamente il percorso didattico in questione o, in alternativa, riconoscerne uno a cura di Enti privati, non necessariamente abilitati , ma operanti all’interno del sistema di valutazione denominato RVA(Riconoscimento, convalida e accreditamento) adottato dal Consiglio d’Europa ed improntato al principio della lifelong learning, tale per cui a dare valore al percorso di studio non è la sua durata legale, ma quella in cui complessivamente il docente dimostri di aver conseguito abilità di livello pari ai requisiti richiesti dall’autorità di destinazione.

Così una pronuncia del Consiglio di Stato, in forza della quale, in disparte le diversità tra gli ordinamenti scolastici del paesi europei, ciò che conta è verificare che in sede di riconoscimento del titolo estero il docente abbia maturato un livello di conoscenze e di qualifiche corrispondenti a quelle richieste dall’ordinamento italiano( Consiglio di Stato N. 05415/2021REG.PROV.COLL. del 19/07/2021).

Ad avere maggiori probabilità di successo in sede di riconoscimento, oltretutto, sono tutte quelle Università site in paesi che hanno siglato un accordo di mutuo riconoscimento con l’Italia, il quale accordo, sebbene per sola finalità di prosecuzione degli studi, certifica l’omogeneità dei percorsi didattici e, così, vincola il Ministero ad un provvedimento quantomeno di convalida parziale.

Tutto ciò, a patto che si presenti una corretta istanza di riconoscimento del titolo estero, corredata dalla documentazione giusta quale: dichiarazione di valore, ma solo se trattasi di paesi non appartenenti all’Unione Europea; legalizzazione o Apostille( salvo i casi di esenzione); traduzione giurata; e titolo finale, il quale può essere composto da un’attestazione finale da parte di un’istituzione privata e da una pergamena di riconoscimento rilasciata da un’Università necessariamente riconosciuta ed allo scopo abilitata. In caso contrario, non è possibile richiede la convalida del diploma di specializzazione al sostegno, pena il l’irricevibilità dell’istanza con annesso provvedimento di diniego.

dott. Valerio De Angelis, referente per la formazione internazionale presso Vania Consulting di Trani

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