E’ doveroso approfondire un quesito pubblicato sul sito www.puntosicuro.it, riguardante la possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione formatosi con l’accordo stato-regioni del 26/01/2006 di essere esonerato dallo svolgimento del modulo giuridico di 28 ore, qualora questo intendesse abilitarsi al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e frequentare il corso di 120 ore di cui all’allegato XIV. Al quesito, ha correttamente dato risposta il dott. Gerardo Porreca richiamando l’allegato III di cui all’accordo per la conferenza permanente tra lo stato e le regioni del ASR 07/07/2016. In virtù di tale allegato sembra tutto molto chiaro ed esaustivo e cioè, il professionista che intende partecipare al corso di formazione di 120 ore è esonerato dal svolgimento del “modulo Giuridico” di 28 ore, modulo questo che può anche essere svolto in modalità e.learning asincrona.
Per quanto attiene la formazione del CSP/CSE nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, prevista per i professionisti tecnici che devono abilitarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 smi secondo il programma formativo indicato dall’allegato XIV, mi sembra del tutto errato, illogico ma soprattutto poco coerente, quanto stabilito dall’Allegato III del accordo CSR del 07/07/2016 circa l’esonero della frequentazione del “modulo giuridico” qualora il professionista interessato fosse in possesso del modulo A acquisito ai sensi dell’Accordo del 26/01/2006. Il modulo giuridico, di cui all’allegato XIV del D. lgs. 81/2008 s.m.i. prevede un percorso formativo che riguarda esclusivamente la normativa del settore delle costruzioni, formazione questa che nulla ha che fare con il programma previsto con il “modulo A” per la formazione del RSPP, rappresentando questo un modulo trasversalmente valido per tutte le figure RSPP. Nel caso di specie, è giusto precisare che il programma previsto dal “modulo giuridico di 28 ore” prevede una formazione attinente la legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota oltre ad un approfondimento del “Titolo IV” nonché lo studio delle figure interessate e coinvolte alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali, nonché la legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi, argomenti questi che sicuramente non troviamo nel modulo A. Pertanto, tale percorso formativo, non può considerarsi una sovrapposizione del percorso formativo che eventualmente si sia svolto con il Modulo A, come indicato dall’art. 32 (semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) del Decreto del fare di cui alla legge n. 98/2013 che con l’art 5-bis prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. In considerazione degli ultimissimi decreti emanati ad integrazione del D. lgs. 81/2008 tra cui l’ultimo d.l. n. 215/2021, che ha apportato importanti modifiche al decreto previgente, tali argomenti non possono non essere presi in considerazione nell’ambito di una formazione idonea e coerente al ruolo che si richiede nell’ esercizio di un ruolo professionale da svolgersi nell’ambito di un settore ad alto rischio quale quello delle costruzioni. Oserei affermare che quanto disposto con il presente Allegato III di cui all’ASR 07/07/16 a cui stiamo facendo riferimento, è stato scritto con i piedi da persone incompetenti che non hanno cognizione di cosa sia nella realtà un cantiere, ne hanno mai trattato la complessa normativa del previgente d. lgs. 494/96 abrogato con l’art. 304 in seno al d. lgs.81/2008. Questa condizione purtroppo non risolverà mai le tante criticità che questa normativa presenta proprio nel settore delle costruzioni. Vorrei inoltre capire cosa c’entra un’ accordo legislativo emanato nell’ambito della definizione della formazione di un RSPP di cui all’art. 32 con la formazione professionale di un CSP/CSE, figura questa che nulla ha che fare con le figure chiamate alla tutela della sicurezza dei lavoratori, ricordando che il ruolo del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, incaricato e nominato da un committente ai sensi dell’art. 90 del D. lgs. 81/2008, non corrisponde a quella del RSPP. Tra l’altro vorrei comprendere come si può scorporare il modulo giuridico di 28 ore dal programma previsto dall’allegato XIV se non in ragione di una modifica dell’art. 98, considerato che la normativa attuale prevede che la formazione per il csp/cse deve essere svolta con una frequenza di almeno il 90% del monte ore.
Per dare una risposta alla domanda: “Un RSPP in possesso del modulo A svolto ai sensi del accordo CSR del 2006 può essere esonerato dallo svolgimento del modulo giuridico di 28 ore previsto per la formazione del CSE-CSE di 1200 ore? ” La risposta è categorica: NO!!!
di Arch. Antonio D’Avanzo
Esperto Sicurezza Lavoro (Conf PMI ITALIA)