Gestione sicurezza antincendio: non va mai sottovalutata nell’attività di amministratore di condominio

Gestione sicurezza antincendio: non va mai sottovalutata nell’attività di amministratore di condominio
Aprile 08 13:23 2022 Print This Article

I rischi causati dagli incendi sono sempre da tenere in considerazione e in particolare nelle strutture che ospitano molte persone come i condomini.

In caso di incendio, infatti, il pericolo è dato dalle fiamme, dal fumo e, soprattutto, dalla mancanza di preparazione delle persone nell’affrontare situazioni di allarme ed emergenza.

La gestione della sicurezza antincendio è molto importante e non deve essere sottovalutata quando si svolge l’attività di amministratore condominiale.

La normativa per la GSA dei condomini è cambiata di recente e sono state apportate sostanziali variazioni rispetto alla precedente.

Nel Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019, sono state definite le “Modiflche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli ediflci di civile abitazione”.

La nuova legge obbliga a intervenire negli edifici di civile abitazione per essere conformi alle nuove disposizioni riportate nell’Allegato 1 del Decreto in merito alla GSA.

Nel decreto sono individuati i compiti del Responsabile delle attività, facilmente riconducibili  all’Amministratore  di  condominio,  per  la  gestione  della  sicurezza antincendio (GSA).

La gestione della sicurezza antincendio è differenziata a seconda dell’altezza del condominio e prevede 4 livelli di prestazioni (da 0 a 3) con norme via via più restrittive.

Per un edificio di altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri le misure antincendio sono quelle  minime  previste  per  il  livello  0,  mentre  all’estremo  opposto ci sono le strutture civili di altezza superiore agli 80 metri per le quali sono previste regole molto più articolate.

Nel Decreto sono definite le tempistiche di attuazione di quanto previsto per la Gestione della sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione.

Nell’Allegato  1 sono inserite tutte le prescrizioni e i dispositivi da utilizzare nei condomini, ma le strutture abitative sono suddivise secondo l’altezza antincendi

  • in 4 Livelli di Prestazione (L.P.):
  • P. 0 edifici di tipo a) à h da 12 a 24 m
    • P. 1 edifici di tipo b) e c) à h da 24 a 54 m
    • P. 2 edifici di tipo d) à h da 54 a 80 m
    • P. 3 edifici di tipo e) à h superiori a 80 m

Parallelamente all’aumentare dei livelli di prestazione richiesti aumentano anche i compiti che il Responsabile delle attività deve svolgere.

Le azioni di base che il responsabile deve eseguire sono:

  • Identificazione delle misure antincendio standard
    • Informazione dei condomini sulle procedure antincendio
    • Affissione di fogli riportanti le informazioni utili in caso d’incendio
    • Verifica e manutenzione di tutti gli strumenti antincendio

I  livelli  superiori  al  L.P.0  prevedono  sempre  maggiori  compiti  a  carico  del responsabile della GSA al fine di mantenere sempre un alto grado di sicurezza.

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