Lavoro, il valore della formazione internazionale

Lavoro, il valore della formazione internazionale
Ottobre 14 19:46 2021 Print This Article

Ce lo chiede l’Europa: questo il leitmotiv della politica italiana negli ultimi vent’anni. Il più delle volte, recitato come un mantra con cui ammantare provvedimenti non proprio in linea con gli interessi nazionali. Farne, quindi, menzione non lascerebbe presagire nulla di buono.

Eppure, un risvolto positivo c’è ed è la formazione internazionale per i giovani, tanto che conseguire un titolo estero costituisce un obbligo culturale a scopo occupazionale. A tal fine, nell’ambito del Consiglio d’Europa sono state emanate delle disposizioni normative incentivanti ed inderogabili, purché il ciclo di studi venga ultimato nello Spazio Europeo dell’istruzione superiore e si consenta al paese di destinazione un controllo in ingresso. Ci si riferisce, in particolare, ad un’Europa a dimensione internazionale, allargata financo all’Albania ed alla Turchia, e con la cultura quale veicolo di pace fra i popoli.

L’Italia vi ha aderito ratificando la Convenzione di Lisbona in materia di riconoscimenti dei diplomi universitari europei con legge n. 148 del 2002. Ivi sono contemplate diverse procedure di convalida, definite dai Tribunali Amministrativi “a geometrie variabili” ovvero, a seconda dell’uso che si vuole fare del titolo, vi sono delle specifiche procedure di riconoscimento. Ad esempio, per la prosecuzione degli studi di guisa che si consegue una laurea in Francia livello Bachelor’s degree e si decide di continuare il corso magistrale in Italia( articolo 2 legge 148/2002), bisognerà rivolgersi all’ateneo italiano presso cui ci si vuole iscrivere per una convalida(rectius equipollenza) in entrata. Stesso discorso nel caso si decidesse di partecipare ad un annuncio di lavoro pubblicato da un’azienda privata, nel qual caso bisognerà di interpellare un’Università italiana per il rilascio di un’equipollenza totale del diploma universitario europeo (es. Università di Bologna). In questo senso, peraltro, le procedure avranno maggiore probabilità di successo in caso di accordi bilaterali fra singoli stati.

Diversamente, per l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, soccorre l’articolo 5 della legge 148 del 2002 in combinato disposto con l’articolo 38 del D.lgs. 165/2001. In sostanza, per coloro che volessero partecipare alle selezioni indette da un ente pubblico e fossero in possesso di un titolo estero europeo, l’ente preposto al riconoscimento è la presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica previo parere del Ministero della Ricerca ed Università (ufficio III).

Sul punto, non mancano novità giurisprudenziali interessanti. Nello specifico, la recente giurisprudenza ammnistrativa del Tar Lazio ha stabilito che la Specializzazione sul sostegno didattico si configura quale titolo accademico sic et simpliciter, dovendosi escludere che la stessa sia una qualifica professionale assoggettata alle lungaggini burocratiche previste dalla direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza, il docente che avrà conseguito in un paese europeo la specializzazione in esame e vorrà inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, dovrà inviare istanza di riconoscimento per equivalenza del titolo alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero della Università e Ricerca(Ufficio III). In questo modo, egli avrà accesso all’incarico per l’insegnamento anche con riserva di riconoscimento del titolo.

Tuttavia, non sono mancate problematiche circa il recepimento dei titoli accademici europei. Se, da un lato, i tribunali amministrativi hanno dato piena applicazione alla normativa de qua, dall’altro, le autorità amministrative hanno fatto fatica ad eseguirne i dettami. In ogni caso, la Convenzione di Lisbona, ratificata con legge 148/2002, è considerata fonte supra-legislativa a carattere vincolante e prevalente rispetto alle norme dell’ordinamento italiano( cfr. articolo 117 della Costituzione), per di più con effetti favorevoli sull’occupazione giovanile.

Quindi, garantirne la vigenza nel nostro paese è non solo un dovere costituzionale, ma un imperativo morale. Whatever it takes!

Dott. Valerio De Angelis

Consulente per la formazione internazionale presso VANIA CONSULTING

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