L’ INAIL è l’Ente che gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Malattie professionali, come forma di tutela obbligatoria dei lavoratori tutti contro il rischio “professionale” di perdita o menomazione della capacità lavorativa .
Il costo dell’assicurazione è posto a carico del datore di lavoro, tenuto in via esclusiva al pagamento dei premi. Oggetto dell’assicurazione è il “rischio” inteso come possibilità del verificarsi di un evento dannoso configurabile come infortunio sul lavori o malattia professionale.
Il “rischio” che deriva dalle specifiche lavorative comporta per l’assicurante (Datore di lavoro.) l’obbligo di corrispondere i premi contributivi la cui entità si determina in rapporto alla gravità del rischio assicurato corrispondente alla lavorazione svolta ed alle retribuzioni erogate.
Il datore di lavoro, quando inizia la propria attività lavorativa ha l ‘obbligo di denunciare all’ INAIL le lavorazioni che intende svolgere tramite la denuncia di esercizio. Alla ricezione della stessa l’ente assicuratore istituisce il rapporto assicurativo con il Certificato di Assicurazione che contiene il codice ditta, il numero di P.A.T. ,inquadramento delle attività denunciata in uno dei settori tariffari , la classificazione (voce di tariffa applicata)con relativo tasso medio. Instaurato il rapporto assicurativo, datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione.
Tenuto conto della importanza per le aziende di un corretto pagamento dei premi assicurativi la Conf. PMI ITALIA istituisce il servizio di verifica della corretta classificazione del rischio Inail che potrebbero comportare interessanti risparmi per le aziende
Il periodo storico, infatti, segnato da una grave emergenza economica sociale , impone ai singoli operatori economici e alle aziende di ottimizzare le proprie risorse con una maggiore analisi delle voci di bilancio, anche attraverso una necessaria e attenta revisione della spesa. Tra i temi di grande interesse vi è proprio quello della riclassificazione dei rischi connessi all’attività dei singoli lavoratori che ogni azienda è tenuta a comunicare all’INAIL.
ERRONEA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
E’ abbastanza frequente, purtroppo, che l’ azienda sia stata classificata in maniera erronea, sia per inesatta valutazione da parte di INAIL sia per incompleta descrizione delle attività da parte dei consulenti aziendali e che ciò sia sfuggito nel corso degli anni ad una revisione del tasso di rischio.
Capita spesso anche che se sono intervenuti nel corso degli anni variazioni nel ciclo produttivo, nella natura dei lavori, nell’ampliamento delle attività, non si sia stati particolarmente attenti a richiedere una revisione della voce di rischio e quindi del tasso.
Spesso si sottovaluta, anche in realtà aziendali che hanno un esborso annuo consistente, la importanza della Assicurazione Infortunistica.
LA CONF. PMI ITALIA OFFRE ALLE AZIENDE UNA CONSULENZA SPECIFICA PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Al fine di affrontare questa importante questione nel modo più’ efficace e completo , la Conf. PMI ITALIA ha inteso istituire un apposito ufficio di consulenza specialistica e di alto profilo a disposizione delle aziende associate, affidandosi alla grande competenze della dottoressa Anna Spisto, consulente esperta del rapporto assicurativo INAIL ed in particolare modo della classificazione tariffaria.
Partendo da pochi elementi iniziali, l’ esperta consulente provvede in maniera del tutto gratuita e nel giro di qualche giorno a completare le dovute verifiche ed informare la ditta delle eventuali difformità fra inquadramento tariffario Inail e realtà lavorativa.
A questo punto, qualora la ditta dia il proprio assenso, si passa ad un esame di merito approfondito fino alla richiesta di variazione della classificazione, operando con la collaborazione del consulente del lavoro di riferimento dell’azienda di cui la d.ssa Spisto e il suo team può solo rappresentare un valido specialistico supporto.
Una corretta riclassificazione realizza due enormi vantaggi. In primo luogo, consente di poter recuperare quanto pagato in eccesso nei limiti dei termini prescrizionali (di norma 5 anni) e un risparmio considerevole per gli anni successivi
Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria Nazionale: segreteria.nazionale@confpmiitalia.it
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