Oggi esistono una molteplicità di soggetti fisici e giuridici cui l’accesso al credito è precluso, ad esempio : disoccupati, giovani precari, donne, piccole e medie imprese in difficoltà o in fase di start-up. Sono questi i soggetti che, anche prima del lockdown, erano maggiormente esposti al rischio di cadere nella rete dell’usura.
In tale contesto, ancora maggiore rilievo assume il ruolo del microcredito, che offre una via di uscita proprio a quei soggetti che per situazioni personali e/o economico-finanziarie non hanno un agevole accesso al credito. Attraverso il microcredito è possibile garantire l’accesso al credito a tutti coloro che hanno un’idea anche se non dispongono di garanzie reali.
Proprio in quest’ottica, nel corso del 2020 gli strumenti finanziari messi in campo dal microcredito, sono stati potenziati : con l’articolo 1, comma 14 del DL n.137 del 28 ottobre 2020, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 è stato reso operativo l’innalzamento a 40.000€ l’importo massimo del microcredito. Tale importo può essere aumentato di 10000€ qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni :
A) Il pagamento puntuale delle ultime 6 rate pregresse
B) Lo sviluppo del progetto finanziato.
Il fulcro della disciplina del microcredito è senz’altro costituito dall’insieme di servizi ausiliari di carattere non finanziario. E’ questo il vero valore aggiunto. Tali servizi vengono erogati da un tutor e costituiscono una pregnante finalità di educazione finanziaria in favore del sovvenuto e mirano, tra l’altro, a consentirgli di comprendere e adoperare modalità di programmazione delle proprie spese in coerenza con la propria situazione reddituale.
I servizi ausiliari si connotano come servizi di promozione della persona, con funzione di incentivazione della responsabilità e dello sviluppo personale, direttamente riconducibili ai principi fondamentali della Costituzione.
di Fabio D’Amora