L’Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ha tra i vari incentivi per le il 2018 la misura Occupazione Mezzogiorno.
L’incentivo sostituisce l’ex “Occupazione Sud” ed ha lo scopo di favorisce le assunzioni nelle regioni del Sus Italia. Lo stesso è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, fino a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.
A titolo esemplificativo: in caso di part-time al 50% (20 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.030 euro annui. L’incentivo spetta, nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano attualmente a 200 milioni di euro, ai datori di lavoro che, tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2018, assumano:
– lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 34 anni di età;
– lavoratori con 35 anni di età ed oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
residenti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
L’incentivo è riconosciuto nel caso di utilizzo delle seguenti forme contrattuali:
Escluse invece le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
L’incentivo Occupazione Mezzogiorno è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione Mezzogiorno, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – sempre con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro