ANGAG, legge sulla distribuzione dei carburanti. “Nessun interesse sulla nostra proposta e sulle nostre osservazioni”

by fastadmin | 16 Settembre 2024 19:11

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Le Istituzioni Governative presenti, Ministro compreso, non hanno manifestato interesse e considerazione alcuna rispetto alle osservazioni critiche promosse da ANGAC, anche in quella sede, rispetto al DDL.

A chi ha parlato per ANGAC (aderente a Conf PMI ITALIA) , il nostro Avv.to Liuzzi, il quale ha evidenziato  sotto il profilo tecnico-giuridico le incongruenze del DDL prospettato dal Ministro come strumento di salvezza e salvaguardia  della categoria, non è stata prestata alcuna attenzione e considerazione al pari delle altre associazioni di categoria che pure in quella sede hanno assunto una posizione critica avverso il DDL, ricorrendo ad argomentazioni che  già da diversi anni addietro hanno costituito i capisaldi delle lotte sindacali e giudiziarie di ANGAC.

Ci si riferisce, in particolar modo, al ricorso alla legittimazione normativa dello strumento contrattuale dell’appalto già utilizzato impropriamente ed illecitamente dalla Compagnie per regolamentare il rapporto con il Gestore e sfuggire a quelle (pochissime) garanzie offerte allo stesso dal contratto di comodato petrolifero di cui al Dlgs 32/98.

 

 

Da diverso tempo ANGAC con la sua dirigenza e con il suo ufficio legale sta conducendo una battaglia sindacale – politica e giudiziaria a tutt’oggi in corso avverso il contratto d’appalto che genererebbe vessazione e dipendenza se non sudditanza del Gestore verso le Compagnie … contratto che oggi si vorrebbe far apparire con toni trionfalistici, attraverso una sua legittimazione normativa e battesimo legislativo, come quello strumento contrattuale idoneo a dare stabilità e tutela al Gestore.

Le altre Associazioni di categoria, in quella sede critiche contro l’appalto, ma in realtà impegnate in un loro personalistico braccio di ferro contro ENI, non hanno voluto ricordare che esse stesse, fino a ieri hanno assentito all’utilizzo dell’appalto attraverso la sottoscrizione di accordi scellerati, mentre oggi lo hanno aspramente criticato.

Nel tentativo di focalizzare il dissenso e la critica al DDL, altri hanno parlato solo della illegittimità dell’appalto allontanando la discussione da punti importanti per una riforma del settore come la contrattazione e la rappresentatività considerato che viene demandata con il DDL alle rappresentanze di categoria la prerogativa, con l’appartenenza al Comitato Tecnico Ministeriale, di decidere se e quali impianti dismettere, e di determinare  quale indennizzo corrispondere al Gestore esautorato in nome della falsa chimera del Green.

Chiaro è perché le altre associazioni di categoria storiche nel tentativo di farsi protagoniste del dissenso – appropriandosi delle nostre critiche al sistema distribuzione ed a questa riforma – non abbiano voluto far fronte comune.

Chiaro è anche perché il Governo – come nella seduta del 10 u.s. – abbia voluto ignorare le nostre critiche come da documento del 26/06/2024 che abbiamo prodotto e qui allegato invitandovi ad una nuova lettura dello stesso con nuova prospettiva e consapevolezza e certezza data dagli eventi di questi giorni.

 

Auspicando una insperata revisione del DDL con recepimento dei nostri spunti critici, ANGAC riuscirà comunque a far sentire la propria voce dissenziente in sede di discussione parlamentare del DDL suggerendo e proponendo emendamenti e correttivi alla riforma governativa.

ANGAC è stata, è e sarà sempre al fianco della Categoria

 

 

 

Osservazioni sul disegno di legge per la ristrutturazione del sistema e della rete di distribuzione carburante

 

Quale responsabile dell’area legale di ANGAC sono stato coinvolto nella disamina del piano di ristrutturazione della rete stradale della distribuzione carburante di cui alla proposta di legge governativa.

Ho prespo  parte della delegazione ANGAC assieme Vice Presidente Ing. F. Cerasoli al tavolo ministeriale del ANGAC ha partecipato al tavolo tecnico indetto dal MMIT del 15.5.2024 unitamente a tutti altre le le organizzazioni di categoria ( gestori e petrolifere) , tutti conocati per l’illiustrazione del disegno di legge .Gli incaricati dell’Esecutivo ha nno illustrato solo sommariamente quelli che sono gli obiettivi prefigurati del piano , le finalità da raggiungersi ed le modalita di attuazione.

Il tutto attraverso l’illustrazione di slides accompagnate da un veloce commento esplicativo: le informazioni così forniteci non hanno consentito una disamina specifica ed eventuali osservazioni e rilievi precisi e puntuali su quello che rappresenterà di fatto lo scenario futuro della distribuzione.

Abbiamo atteso in questi giorni che ci venissero offerti ulteriori e più dettagliati elementi conoscitivi che ci consentissero un approfondimento e lo sviluppo di una nostra posizione netta e decisa sul progetto governativo.

Ma le slides sono a tutt’oggi gli unici strumenti valutativi che sono stati forniti ma ANGAC ha l’esigenza di comunque rappresentare la sua posizione rispetto al disegno di legge seppur così semplicisticamente prospettato.

La prima considerazione, preliminare, è quella che vengono nel disegno di legge affrontati punti  – seppur in maniera non incisiva ed efficace – quali quella della contrattazione e contrattualistica da ANGAC, prima di tutti, prospettati al tavolo del Febbraio 2023 come meritevoli di intervento riformativo prioritario ed urgente (si veda il documento/comunicato  ANGAC del Febbraio 2023).

Ma l’intervento normativo a prima vista appare sbilanciato in senso opposto all’interesse e tutela della Categoria dei Gestori.

 

Punto ) Regime autorizzazione :

Senza specificare di che autorizzazione e finalizzata a cosa, si subordina la concessione e la decadenza dell’autorizzazione di requisiti che il destinatario (gestore?) debba avere per esserne titolare e più precisamente di requisiti soggettivi come capacità tecnico organizzativa , requisiti generali di condotta .

Requisiti estremamente generici e vaghi conferendo al soggetto incaricato del controllo della sussistenza un potere discrezionale enorme nel decidere arbitrariamente in assenza di parametri certi se l’attività dell’impianto possa o meno proseguire.

 

Punto ) Rapporti economici di II livello

Con questa disposizione si tenta di dare una forza d’imperio regolamentativa agli accordi di II livello senza che venga affrontato il tema cruciale e pregiudiziale della rappresentatività ossia senza che vengano individuati i criteri di qualificazione in tema di rappresentatività dei soggetti chiamati a prendere parte alla contrattazione.

Vuoto normativo che si appalesa ancor più nel conferire un potere regolamentativo in assenza di raggiungimento di accordo al Comitato tecnico di ristrutturazione senza individuazione dei presupposti di appartenenza e partecipazione a tale organo amministrativo.

 

Si salta volontariamente il punto II) relativo alla disciplina dei rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione volendolo affrontare in ultimo, stante la sua fondamentale valenza per il destino futuro della categoria.

 

Punto ) Modifica alle disposizione in materia di indicazione dei prezzi dei carburanti

Tale intervento normativo risulta del tutto inferente ora come allora – come al tempo pensato ed attuato – stante la sua inefficacia risolutiva per la tutela sia del consumatore che del Gestore, chiamato di contra ad espletare ulteriori attività con annesse responsabilità.

L’occasione al tempo di tutelare anche la categoria attraverso la visibilità del prezzo di cessione per appalesare abusi da parte delle Compagnie nei confronti del consumatore finale e del Gestore venne sciupata ed oggi continua ad esserlo.

In tal maniera si sarebbe potuto rendere “chiaro e visibile” agli occhi della utenza il margine alto ( per le Compagnie ) e quasi inesistente (per il Gestore) proveniente dalla vendita alla pompa.

 

Punto ) Disciplina dei rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione

Ma ciò che desta più perplessità e legittima irrequietudine per la categoria è l’introduzione con piena legittimazione normativa di uno schema contrattuale come l’appalto il cui uso distorto ha generato e genererà situazioni al mite del legittimo e del lecito.

Con questo contratto il Gestore sarà chiamato ad espletare il servizio appaltatogli (la distribuzione di carburante) con il solo apporto di opera propria, senza avvalersi di una autonoma e personale organizzazione di mezzi e risorse .

In tal caso si assisterebbe ad una violazione dell’art.1655 c.c. e dell’art.29 Dlg 276/2003 prefigurandosi una ipotesi di appalto non genuino ed illecito determinando ipotesi di interposizioni di manodopera.

L’espletamento da parte del gestore del servizio appaltatogli senza una propria organizzazione di mezzi ( si ricordi che la struttura complessa dell’impianto è di proprietà della Compagnia) senza l’impiego di proprie risorse finanziarie( il carburante viene fornito dalla Compagnia al Gestore e non ad esso essa dell’impianto venduto come accade in ipotesi del comodato petrolifero) in assenza di una autonomia organizzativa darebbe  luogo ad un appalto non genuino sotto le cui mentite spoglie si cela un rapporto di subordinazione del Gestore alle effettive dipendenze della Compagnia o ad ipotesi di interposizione fittizia di manodopera ove il Gestore si avvalga dell’ausilio di propri dipendenti.

Quella della subordinazione del Gestore – in seno al rapporto di comodato petrolifero- è una questione affrontata già in sede giudiziaria e che ha visto diverse pronunce della Corte di Cassazione e della Giurisprudenza di merito di diversi Tribunali italiani

In tali occasioni si è configurato quel principio secondo cui Il rapporto tra il proprietario e il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d’uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un’unica causa, presenta elementi della c.d. para subordinazione quando l’impianto sia gestito personalmente dal gestore.

Gli Ermellini in diverse occasioni hanno ritenuto che La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d’uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un’unica causa, presenta elementi di cosiddetta para subordinazione quando l’impianto sia gestito personalmente dal gestore, con la collaborazione di un solo dipendente oche  che “ nei  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. possa rientrare  quello fra società produttrice o distributrice del carburante e la persona incaricata della gestione del singolo impianto quando la prevalenza dell’attività personale costituisce l’ipotesi normale e più rispondente alla figura contrattuale adottata.

 

Se nel comodato petrolifero la para subordinazione diventa una possibilità, nell’appalto la subordinazione diviene una componente quasi certa .

Subordinazione caratterizzata solo da contro e non da pro, ossia priva di quelle tutele e prerogative che sono se non assicurate ma sicuramente previste dalla normativa giuslavoristica.

 

La subordinazione – nel senso più tecnico ed effettivo del termine- del Gestore nei confronti della Compagnia  viene ,con il disegno di legge e con esso con la legittimazione normativa dell’utilizzo dell’ appalto per regolamentare nella forma  il rapporto tra Petrolifera e Gestore, così legislativamente occultata privando il Gestore della possibilità di invocare quelle tutele e garanzie che gli spetterebbero come lavoratore dipendente se non ricorrendo alle vie giudiziarie.

Per tal ragione sarebbe stata opportuna ed oggi più che mai necessaria la partecipazione ed il coinvolgimento alla stesura del disegno di legge  del Dicastero del Lavoro affinché potesse e possa offrire il proprio contributo tecnico per assicurare al gestore quelle garanzie come lavoratore che di fatto allo stato con l’impostazione del ddl  gli verrebbero negate.

 

Se il disegno di legge in questione nasce con l’intento di riordinare il settore della distribuzione di carburante trascurando la tutela della posizione del gestore, occorrerebbe e sarebbe auspicabile una integrazione modificativa dello stesso od addirittura un intervento e contributo normativo del Dicastero del lavoro che possa riconoscere, a determinate condizioni,  al gestore lo status di lavoratore subordinato con tutte le consequenziali tutele e  attraverso una impostazione contrattuale ad hoc.

Non è dato comprendere, inoltre, in che maniera e modalità il contratto di appalto possa interagire con quello del comodato petrolifero di vigente uso, se possa sostituirlo eliminandolo ed in tal caso cosa succederebbe ai rapporti contrattuali in essere regolamentati con lo schema contrattuale del comodato?

L’instaurando contratto di appalto offre al Gestore, per come prospettato nel disegno di legge, minori garanzie rispetto a quello di comodato in termini di durata e stabilità.

Breve inciso, le criticità del rapporto contrattuale di comodato oggi addotte come ragioni giustificatrici dell’adozione legislativa del contratto di appalto prospettato come la soluzione in termini contrattuali alle problematiche della categoria sono il frutto di un uso distorto dello stesso. Distorsioni legittimate da una contrattazione di cui sopra si è detto che di fatto non è riuscita a preservare la categoria da abusi di dipendenza economica realizzati nell’ambito del rapporto contrattuale regolamentato secondo termini e condizioni individuati con AEC , frutto di una ben precisa contrattazione.

 

La compromissione della garanzia di stabilità del rapporto ci porta all’analisi del punto ) razionalizzazione e riconversione della rete distributiva ex extraurbana .

La scelta verso il green, indotta e premiata con incentivi governativi economici ed amministrativi , legittimerà la risoluzione contrattuale della gestione e la cacciata del Gestore dall’impianto .

Con l’intervento legislativo si assisterà ad una esecuzione di massa della Categoria da parte dei titolari degli impianti.

In buona sostanza viene fornita alla Compagni attraverso la legittimazione legislativa lo strumento con cui si può interrompere la relazione contrattuale tra Compagnia e Gestore  a cui verrebbe destinato solamente un esiguo indennizzo di importo non superiore a 20 mila , indennizzo le cui modalità e termini di riconoscimento non sono state allo stato specificate.

In conclusione appare chiaro il dato incontrovertibile: questo disegno di legge e la successiva attuazione legislativa per come oggi manifestatosi non porterà di certo un miglioramento alle condizioni della categoria ma solo ad un probabile loro deterioramento, per non aver l’azione di Governo saputo accogliere le invocazioni di aiuto che la categoria ed ANGAC in prima persona ha sollevato in tutte le sedi ed occasioni.

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