by fastadmin | 28 Settembre 2022 16:26
In data 9 settembre 2022, il Ministro dello sviluppo economico ha finalmente firmato il decreto di attuazione previsto dall’art. 18, comma 5, Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 (cd. Decreto Aiuti), conv. in legge 15 luglio 2022 n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).
In parole più semplici, il D.L. dello scorso maggio aveva previsto all’art. 18, comma 1, l’istituzione di un fondo di emergenza per sostenere le pmi trovatesi improvvisamente scosse e devastate dalla forte crisi scaturita dal conflitto ucraino e da tutto ciò che esso ha comportato.
Riportiamo fedelmente il testo che qui ci interessa:
Art. 18. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
«Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento»
Il testo prevede, quindi, l’istituzione di un fondo da destinare interamente a tutte le imprese che abbiano subito conseguenze economiche negative per effetto della crisi internazionale ucraina che si siano concretizzate in una perdita di fatturato, le cui dimensioni sono meglio descritte nei commi a seguire.
Il comma 2 del citato articolo 18 delimita però il campo di intervento in favore di imprese di piccole e medie dimensioni. A leggere attentamente la norma, infatti, si comprende bene quali siano i destinatari della misura:
«Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti (…) omissis »
Sennonché, i fondi non sono stati erogati in quanto, come previsto dallo stesso decreto, bisognava attendere il decreto attuativo del Ministro dello sviluppo che avrebbe dovuto indicare le modalità di accesso alla misura di sostegno (comma 5):
«Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese». (…) omissis
Il termine per la presentazione delle domande andrà a scadere decorsi sessanta giorni a far data dal 22 settembre 2022, giorno in cui il decreto è stato pubblicato sul sito del ministero, così come si può verificare al link che qui si riporta https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-120-milioni-per-imprese-danneggiate-da-guerra-in-ucraina[1]
Tornando ai requisiti necessari per presentare domanda, il citato art. 2 del D. L. individua diversi parametri, la cui sussistenza potrà essere verificata anche da soggetti eterni al Ministero appositamente qualificati:
Le imprese destinatarie degli aiuti a fondo perduto dovranno avere i seguenti requisiti:
«a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
In merito poi all’entità del contributo, il comma 3 del decreto prevede altri indicatori commisurati ai ricavi:
Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
A questo punto, il decreto del Mise stabilisce «i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della stessa». Al contempo, indica le modalità di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso (art. 2).
Rispetto ai beneficiari, l’art. 3 del decreto specifica dettagliatamente, a completamento di quanto detto dal D.L. i requisititi soggettivi, le operazioni e le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della misura di sostegno; mentre il successivo art. 4 si occupa di specificare concretamente le modalità di presentazione delle istanze da depositare unicamente mediante procedura telematica tramite il sito del ministero (www.mise.gov.it[2]).
«Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it)»[3] (art. 5, comma 7).
Soltanto alla fine dell’iter il Mise eroga i contributi (art. 6), mentre successivamente all’erogazione lo stesso procede allo svolgimento dei controlli «al fine di verificare, su un campione di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni» (art. 8, comma2). «I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1» (comma 3).
Infine, a presidio della trasparenza e correttezza da parte di tutti i soggetti coinvolti, il decreto individua, in ultima analisi, i casi esatti in cui revocare il contributo, applicando le sanzioni del caso (art. 9):
«L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero allorché:
a) venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) sia riscontrato il superamento dei limiti e le condizioni di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 7;
c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 8; d) venga accertata, prima dell’erogazione del contributo, la cessazione dell’attività da parte del soggetto beneficiario.
2. Disposta la revoca dell’agevolazione, nel caso in cui sia necessario recuperare le somme erogate il Ministero procede al recupero dell’agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato».
di Avv. Annunziata Candida Fusco[4]
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