La valutazione dei rischi e la scelta della consulenza tecnica nei condomini

by fastadmin | 28 Marzo 2022 20:26

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Tra gli obblighi dell’amministratore di condominio c’è anche quello di redigere (o far redigere) alcuni importanti documenti. Vediamo insieme quali.

ANALISI DEI RISCHI E REGISTRO ANAGRAFE SICUREZZA

L’articolo 10 della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” e il punto 6 del nuovo articolo 1130 del codice civile, come modificato in ultimo dalla Legge 9/2014, prescrivono per ogni condominio la tenuta di un registro di anagrafe condominiale contenente dati e generalità (dati anagrafici dei proprietari o aventi diritto, loro residenza, dati catastali di ciascuna unità immobiliare etc.) oltre ad “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.

Per suo compito istituzionale, l’amministratore non può prescindere dal rilevare lo stato di sicurezza delle parti comuni con un documento che ne evidenzi le reali condizioni e ne specifichi eventuali rischi potenziali.

Per questo è molto importante affidarsi a professionisti qualificati che siano in grado di Individuare e studiare le cause scatenanti, che in un particolare scenario di evento pericoloso, dal pericolo potrebbero portare al danno.

Le analisi dei rischi partono dall’ispezione dei luoghi e delle singole attività svolte e dalla consultazione dei lavoratori e/o dei residenti per verificare ciò che può esser nocivo nelle normali condizioni dell’edificio.

Tutte le anomalie emerse per ogni ambito, rilevate nelle condizioni normali d’indagine  e  d’uso,  vengono  individuate,  localizzate  e  documentate  con  un opportuno rilievo fotografico al fine di evitare l’esposizione diretta e indiretta di chiunque a qualsiasi titolo graviti all’interno del condominio.

Solitamente,  dopo  il  sopralluogo  del  personale  esperto,  viene  rilasciata  una relazione  tecnica  attestante  il  risultato  delle  analisi  effettuate,  l’elenco  delle anomalie riscontrate e il rilievo fotografico.

L’analisi  dei  rischi  è  utile anche per ottemperare all’obbligo di cooperazione e coordinamento nell’affidamento di lavori da svolgersi in condominio da parte di imprese e lavoratori autonomi e serve ad indicare ai lavoratori che accedono in condominio i rischi presenti e le misure di prevenzione da adottare.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Se in ambito condominiali ci sono lavoratori subordinati ad un datore di lavoro (che   si   configura  nella  persona  dell’amministratore  di  condominio)  occorre procedere con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), insieme ad altri obblighi dettati dal Testo Unico per la sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi), tra i quali si annoverano i corsi di formazione dei lavoratori.

Nel DVR (art. 28 D.Lgs 81 del 2008) si valutano i rischi di lavoro del lavoratore.

Nel  DVR  si  identificano  i  rischi  del  condominio,  degli  ambienti  in  generale,

corridoi, spazi, scale, e si analizzano i rischi correlati alla mansione svolta, analizzando le tutte le fasi di lavoro.

Nel DVR devono essere identificate le misure di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i DPI (dispositivi di protezione individuali), il programma dei corsi di formazione e le misure di miglioramento.

Un secondo documento invece è richiesto per legge in caso di affidamenti di lavori  di  tipo  non  edile  (es.  impresa  di  pulizie)  o  di  forniture  o  servizi,  cioè l’amministratore  (in  qualità  di  Datore  di  lavoro)  trova  applicazione  l’art.  26  del D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  che  richiede  la  redazione  del  DUVRI  (Documento  di Valutazione dei Rischi Interferenziali).

Il DUVRI è lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori e deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze, spaziali o temporali.

La finalità di tale documento è la cooperazione e il coordinamento tra i diversi Datori di lavoro, quale obbligo di reciproca informazione sui rischi e le misure di prevenzione e protezione delle attività da svolgere,

Nei casi invece di affidamento di appalti di tipo edile, quali i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria a imprese esterne appaltatrici (rifacimento facciate,  serramenti,  impermeabilizzazioni  tetti  o  box, rifacimenti gronde, posa cappotto, posa nuova caldaia etc..), trova applicazione il Titolo IV del Testo Unico (cantieri temporanei o mobili) e l’amministratore del condominio ricopre la figura di committente.

In questi casi egli deve attenersi agli obblighi di legge, quali invio della notifica preliminare, nomina dei coordinatori per la sicurezza nei casi previsti, i quali redigono il Piano di Sicurezza e Coordinamento, inoltre la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.

Infine, una figura necessaria è quella del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che aiuta il datore di lavoro nell’espletamento degli obblighi della sicurezza.

QUI IL LINK AL VIDEO DVR https://youtu.be/sEOblCwxYtE[1]

Endnotes:
  1. https://youtu.be/sEOblCwxYtE: https://youtu.be/sEOblCwxYtE

Source URL: https://piazzaffari.it/2022/03/28/la-valutazione-dei-rischi-e-la-scelta-della-consulenza-tecnica-nei-condomini/