Le responsabilità dell’Amministratore di Condominio in materia di impianti e strutture

by fastadmin | 8 Febbraio 2022 19:35

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La figura dell’Amministratore di Condominio è andata evolvendosi negli ultimi anni, assumendo sempre più responsabilità e doveri. La sua nomina comporta un’elevata responsabilità civile e penale.

La normativa in vigore per quanto riguarda la gestione dei condomini stabilisce la responsabilità dell’Amministratoreper il mantenimento della sicurezza degli impianti condominiali situati in aree comuni. Vediamole rapidamente:

L’amministratore condominiale è responsabile di eventuali incidenti derivanti da rischi dovuti alla scorretta manutenzione di tutto ciò che è presente nelle aree comuni del condominio. Secondo la legge, una fra tutte il decretolegislativo81/2008in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (il condominio è equiparato a un luogo di lavoro), l’amministratore ha l’obbligo di rimuovere ogni pericolo presente negli spazi condominiali che possa danneggiare cose o persone.

Per quanto riguarda gli impianticondominiali, occorre pianificare manutenzionieverifiche periodiche che, però, devono essere fatte solo da professionisti specializzatiche possano rilasciare relazioni e verbali a norma di legge al termine di ogni intervento.

È molto importante capire che l’amministratore condominiale e il datore di lavoro per la Legge hanno i medesimi doveri all’interno delle strutture che gestiscono. Lesanzionia caricodichinon rispetta la legge sono molto pesanti: sia pecuniarie sia detentive,conpotenzialearrestofinoa6mesi.

Di seguito sono riportate le maggiori responsabilità che competono ad un amministratore di condominio ai fini della gestione in sicurezza degli impianti nei locali e negli ambienti condominiali.

Certificazione e verifica degli impianti elevatori

Prima della commercializzazione, ogni ascensore deve essere marcato CE e rispondente alle procedure di conformità previste dalle normative vigenti..

Lostatoitalianoconl’emissionedeldecretoD.P.Rdel30aprile1999,n.162[1],comegiàmodificatodalD.P.R.del05ottobre2010n.214[2],dalD.P.R.del19gennaio2015n.8[3]edalD.P.R.del10gennaio2017n.23[4]richiedeaiproprietaridiImpiantiAscensore,

Piattaforme per disabili, montascale e montacarichi, di verificare lo stato di efficienzadeicomponentidisicurezzainstallatiperleggesull’impiantoeillorostatodimanutenzione.

Eurocert SpA[5]in qualità di Organismo notificato è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità per il rilascio di certificazioni UE e come Organismo di Ispezione riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato, è in grado di fornire come Ente Terzo i servizi di verifica periodica e straordinaria di Impianti di elevazione.

Le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza regolare non superiore ai due anni, e sono svolte principalmente per controllare lo stato manutentivo dell’impianto ponendo particolare cura a ispezionare i componenti che ne garantiscono la sicurezza globale, attiva e passiva.

Le verifiche straordinarie devono essere effettuate ogni qual volta l’impianto subisca una modifica strutturale, un ammodernamento o un ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità in seguito ad esito negativo di una verifica periodica o in caso di incidente.

QUI IL LINK AL VIDEO ASCENSORI www.youtube.com/watch?v=6WEIHJfNruM&t=1s[6]

Endnotes:
  1. deldecretoD.P.Rdel30aprile1999,n.162: https://www.eurocert.it/wp-content/uploads/2018/11/02dpr162_99.pdf
  2. D.P.R.del05ottobre2010n.214: https://www.eurocert.it/elevatori/20101005_DPR_214.pdf
  3. D.P.R.del19gennaio2015n.8: https://www.eurocert.it/wp-content/uploads/2017/11/DPR-19-gennaio-2015-n.-8.pdf
  4. D.P.R.del10gennaio2017n.23: https://www.eurocert.it/wp-content/uploads/2017/11/DPR-del-10-01-2017-n.23.pdf
  5. Eurocert SpA: https://www.eurocert.it/elevatori_per_condomini/
  6. www.youtube.com/watch?v=6WEIHJfNruM&t=1s: http://www.youtube.com/watch?v=6WEIHJfNruM&t=1s

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