by fastadmin | 31 Maggio 2018 16:50
L’assegno di ricollocazione (ADR), la misura di Politica attiva del lavoro introdotta con il Jobs Act (articolo 23, D.Lgs. 150/2015), entra a regime con la delibera n. 14/2018 dell’Anpal.
Dopo una fase di sperimentazione, l’Anpal ha dunque dettato le istruzioni operative per l’erogazione di tale politica attiva i cui destinatari sono:
– disoccupati e precettori di NASpI, la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi;
– beneficiari del reddito di inclusione che abbiano stipulato il patto di servizio;
– lavoratori coinvolti nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.
Operativamente, l’Anpal ha stabilito, con la delibera n. 14/2018, che la richiesta dell’assegno può essere fatta attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale si intende ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione, e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta. È comunque possibile anche inoltrare la richiesta telematica dell’AdR per il tramite dei patronati, oppure rivolgendosi direttamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente.
Il destinatario potrà sceglie l’operatore per il lavoro dal quale essere accompagnato durante il processo tra i soggetti della rete pubblica (Centri per l’impiego) e privata degli operatori per il lavoro accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale.
Nel caso specifico dei lavoratori coinvolti nei casi di riorganizzazione aziendale, ai fini dell’accesso all’assegno di ricollocazione, la procedura di consultazione sindacale prevista per le aziende che intendano richiedere il trattamento di Cigs deve concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, nel quale indicare gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. In questo modo, ai lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili è riservata la possibilità di richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.
Il rilascio dell’ADR è competenza del Centro per l’impiego che entro sette giorni dalla richiesta dovrà rilasciare o meno l’assegno, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti richiesti. In caso affermativo, il cittadino ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto nella data dell’appuntamento. In questo caso sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente.
Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor. Dalla data dello svolgimento del primo appuntamento verrà avviato il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, che dura 180 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 180 giorni.
Il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro
L’assegno di ricollocazione in concreto è dunque una somma di denaro spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i servizi per il lavoro accreditati che erogano il servizio personalizzato di assistenza intensiva nella ricerca attiva del lavoro.
In cosa consiste il servizio al quale accede un cittadino che ha ottenuto l’ADR?
La delibera Anpal n. 14/2018, nel dettare le modalità operative dell’assegno, specifica che il servizio deve comporsi di 2 prestazioni principali:
Dunque l’ADR rappresenta uno strumento per il supporto e l’affiancamento personalizzato finalizzato al reinserimento lavorativo, ad un risultato occupazionale.
L’importo dell’assegno va da un minimo di 250 euro a un massimo di 5.000 euro a seconda del tipo di contratto e del grado di difficoltà per ricollocare il disoccupato; tale importo viene riconosciuto all’ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell’assegno trova lavoro.
Nello specifico:
In caso di assunzione in prova, o a termine, il servizio erogato viene sospeso, fatta salva l’eventuale ripresa dello stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.
L’assegno di ricollocazione rappresenta uno degli strumenti attuativi delle disposizioni del D.Lgs. 150/2015 per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prevede il coinvolgimento attivo della rete degli operatori per il lavoro pubblici e privati e soprattutto dei cittadini in cerca di occupazione. Uscendo dalla logica dell’assistenzialismo, il lavoratore diventa l’attore principale di un processo nel quale si trasforma in costruttore del suo futuro professionale grazie al supporto di professionisti specializzati che lo accompagnano in un processo personalizzato di valorizzazione delle competenze ed aumento delle opportunità di spendibilità di queste nel mercato del lavoro.
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