Agenzia delle Entrate, gli interessi di mora per i ritardi di pagamento delle cartelle calano dal 3,50% al 3,01%

by fastadmin | 15 Maggio 2018 18:50

HTML.it.

 

Ridotta la percentuale degli interessi di mora da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La stessa, a far data dal 15 maggio, passerà dal 3,50 al 3,01%. E’ questo in buona sostanza il cuore del provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia dell’Entrate e operativo a partire dal 15 maggio.

In pratica chi è destinatario di una cartella di pagamento e, trascorsi 60 giorni dalla notifica non effettua il versamento, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all’effettivo ritardo, come prevede l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento si riducono dal 3,50% al 3,01% su base annua

“L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”, si legge nel provvedimento. “Con provvedimento del 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2017. Al fine di ottemperare al dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017. Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2018, al 3,01 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”

Source URL: https://piazzaffari.it/2018/05/15/agenzia-delle-entrate-gli-interessi-di-mora-per-i-ritardi-di-pagamento-delle-cartelle-calano-dal-350-al-301/